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Il Presidente dell'Usci ha indirizzato ai presidenti dei due rami del Parlamento, Schifani e Fini, dell'Istat Giovannini e dell'Anci Chiamparino, nonché ai Ministri dell'interno Maroni e della Pubblica amministrazione Brunetta, una lettera aperta sulle previsioni normative riguardo alla funzione statistica nei comuni.
Eccone il testo:

L’Usci, Unione statistica comuni italiani, è una associazione di uffici comunali di statistica che persegue la valorizzazione e la diffusione della cultura e della funzione statistica nelle amministrazioni comunali, a sostegno della maggiore efficacia delle azioni amministrative, in stretta integrazione con il Sistema statistico nazionale.

Seguiamo con una certa preoccupazione l’evoluzione del dibattito e l’iter legislativo del provvedimento di riordino delle funzioni degli enti locali che va sotto il nome di Carta delle autonomie e che dovrebbe sostituire il Testo unico degli enti locali di cui al D.Legs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Il motivo della preoccupazione risiede nella mancanza di menzione, nelle varie versioni del testo di cui siamo venuti a conoscenza, nell’elencazione delle funzioni fondamentali dei comuni, di quella statistica. Non troviamo argomenti sufficientemente robusti per questa omissione mentre riteniamo ve ne siano di abbondanti a sostegno di una sua inclusione.

In primo luogo va ricordato che allo Stato la Costituzione, lettera r) dell'art. 117, assegna la potestà legislativa in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale". La "funzione statistica" in quanto tale, è invece un compito istituzionale di tutte le amministrazioni pubbliche.
Anche la legge statistica europea (Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009) parla di "autorità statistiche" e l'Istat ha correttamente evidenziato che tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale, tra cui i comuni che hanno costituito uffici di statistica ai sensi del D.Legs. 6 settembre 1989, n.322 e successive modificazioni e integrazioni, sono "autorità statistiche", anche se non tutte producono direttamente statistiche "europee". Il nuovo Codice italiano delle statistiche ufficiali. (Direttiva n. 10 Comstat in G.U. 240 del 13 ottobre 2010) dichiara in modo esplicito che è statistica ufficiale tutta quella prodotta dai soggetti Sistan, anche al di fuori del Programma statistico nazionale. Quindi, c'è una funzione statistica a livello statale (coordinamento statistico e produzione di statistica da parte degli enti statali e dell'Istat, per quanto di rispettiva competenza) e una funzione statistica a livello locale, comunale per quanto qui ci riguarda.
La funzione statale presente nei comuni è tradizionalmente svolta dal Sindaco quale ufficiale del Governo. Ma il richiamato D.Lgs. 322/89, istituendo il Sistan, integra quella visione, riconoscendo anche una funzione statistica autonoma ai soggetti Sistan, e alle amministrazioni pubbliche in particolare. Si veda per esempio l'art. 6 "Compiti degli uffici di statistica", oppure il Codice Privacy, che definisce "di rilevante interesse pubblico" il trattamento di dati effettuato per fini statistici dai soggetti Sistan, sia nell’ambito del Programma statistico nazionale sia per le proprie funzioni istituzionali.
In sostanza: la funzione statistica è una funzione propria di tutte le amministrazioni, proprio perché è finalizzata a consentire alle amministrazioni di perseguire nel modo migliore le loro finalità istituzionali (allo stesso modo, del "controllo interno" che è stato espressamente inserito tra le funzioni fondamentali), sia in quanto supporto alla programmazione, sia come elemento di trasparenza e di democrazia verso i cittadini, sia per produrre informazione statistica ufficiale per tutti, in quanto parte del Sistan.
In ogni caso, anche se si volesse sostenere l'interpretazione che la statistica è una funzione statale, questo non sarebbe un motivo valido per non inserire la statistica tra le funzioni fondamentali del comune, visto che tra tali funzioni fondamentali è indicata nell'art. 2 del DDL 2259 anche "aa) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell’esercizio delle funzioni di competenza statale."
Infine, preme ricordare che nell’attuale TUEL già richiamato, la funzione statistica viene menzionata sia nell’art.14, sia nell’art. 54 con riguardo alle funzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo, ma anche nell’art.12 che dispone l’esercizio da parte dei comuni dei “compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale”. Inoltre “Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.”, oltretutto richiamando con forza funzioni e compiti della Conferenza unificata in materia.

Diverso argomento è quello, cui fa riferimento anche l’ANCI nell’audizione alla Commissione parlamentare questioni regionali, relativo al principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, ipotizzando di “prevedere un’imputazione delle funzioni fondamentali ai Comuni articolata e differenziata a seconda della fascia demografica e, in taluni casi, anche a seconda del minor o maggior grado di ampiezza della dimensione territoriale comunale, con il conseguente assottigliarsi dello spettro delle funzioni individuate come proprie degli enti e quindi riconosciute in capo a tutti i Comuni senza distinzioni”. In quest’ottica bene potrebbe essere riconsiderata la funzione statistica comunale, come del resto hanno cercato di anticipare alcune delle esperienze più avanzate realizzate in alcune parti d’Italia.

Diversamente, riteniamo che una mancata menzione della funzione statistica tra le funzioni comunali fondamentali, verrebbe a privare le amministrazioni di uno strumento essenziale per l’esercizio del potere amministrativo, la cittadinanza di uno strumento insostituibile per la conoscenza delle dinamiche dei fenomeni sociali locali e per la valutazione stessa dell’operato delle amministrazioni, il Sistema statistico nazionale di una delle sue componenti essenziali e peculiari, mentre, come dice il Presidente dell’Istat, “sarebbe ora di investire in questo campo, anche in considerazione del fatto che siamo alle soglie del censimento nazionale previsto per il 2011”.

Auspichiamo che le Signorie Loro, per quanto di competenza e possibilità, sappiano trovare gli strumenti adeguati per la produzione di norme, anche profondamente innovative, che sappiano stare al passo con l’evoluzione recente, e le prospettive da questa aperte, dell’assetto statistico nazionale.
Da parte nostra, siamo disponibili per esporre in ogni contesto queste argomentazioni, qualora lo ritengano necessario.

Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro.

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